Agevolazioni Fiscali fino al 50%

Le recenti disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per ristrutturazioni abitative e per l’abbattimento di barriere architettoniche (superamento scale) hanno introdotto una novità di estremo interesse per chi vuole acquistare ausili legati all’accessibilità, vale a dire l’aumento della detrazione ai fini Irpef fino al 50%. Sono evidenti i benefici di questa iniziativa che permette di rientrare addirittura della metà della spesa: ciò significa che un impianto verrà a costare esattamente la metà.

In questa sezione potrai approfondire la normativa che regola le agevolazioni di cui beneficiano gli impianti elevatori, scoprendo che dotarsi di un impianto come quelli oggi conviene.

 

Detrazioni

Dall’imposta lorda il contribuente potrà detrarre:

  • L’importo pari al 19% dell’intera spesa sostenuta, secondo quanto previsto dall’art. 13-bis del DPR n° 917 del 22/12/1986 e successive modifiche.
  • 
L’importo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimale di 96.000€ per singola unità immobiliare, ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986. La detrazione del 50% (precedentemente fissata al 36% fino a un massimale di 48.000€) è in vigore dal 26 giugno 2012 e sarà applicabile sino al 31 dicembre 2016 e successive modificazioni; vige di conseguenza il principio di cassa, ovvero farà fede la data del bonifico.

 

Contributi


La legge n° 13/1989 (disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) prevede fondi per finanziare l’installazione d’impianti elevatori. Lo Stato concede contributi erogati tramite la Regione per l’abbattimento delle barriere architettoniche al domicilio del disabile o nei Centri per disabili.

Contributi e agevolazioni, cosa c'è da sapere

Leggi le domande e risposte sulle agevolazioni.

Di seguito sono riportate le domande con relative risposte su quello che si deve sapere in materia di detrazione fiscale e agevolazioni sull'importo speso per opere di costruzione.


Hanno diritto alla detrazione IRPEF del 19% sull’intero importo della spesa sostenuta per l’acquisto di impianti elevatori per la casa, i contribuenti che rientrino nella categoria delle persone disabili che: ‘presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione’. L’invalidità deve comportare ‘menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie’ e deve essere dimostrata con una documentazione medica appropriata. Ha diritto alla detrazione anche il contribuente che abbia fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap.

La detrazione IRPEF del 50% può essere invece usufruita da qualsiasi contribuente, indipendentemente dal suo stato di salute, che installi un impianto elevatore, in un immobile di proprietà o detenuto ad altro titolo (uso, usufrutto, abitazione, locazione, comodato), purché situato in Italia. Non è necessario avere residenza nell’immobile nel quale viene realizzato l’impianto, né che sia di proprietà. È possibile usufruire della detrazione anche da chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato o dal familiare convivente.


Nel caso della detrazione del 19%, la procedura è analoga a quella applicata per le spese mediche. L’avente diritto alla detrazione non farà altro che conservare le fatture relative alle spese sostenute e portarne l’importo in detrazione.

La detrazione si applica interamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale si è provveduto al pagamento della spesa.


I pagamenti dovranno essere fatti, a pena di decadenza del beneficio, con apposito bonifico bancario ai sensi della legge 449/97 e successivo regolamento di attuazione.
Si dovrà indicare:

  • la causale del pagamento: ‘montaggio di un impianto elevatore al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche’
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione (al quale devono essere intestate le fatture)
  • il n° di partita IVA del destinatario del bonifico, 
L’importo pari al 50% della spesa (inclusa IVA) può essere portato in detrazione in parti uguali in 10 anni.

Nota: qualora il pagamento della fornitura avvenga, in toto od in parte, tramite finanziaria, la richiesta di finanziamento dell’impianto dovrà essere corredata da apposita dichiarazione attestante la volontà di accedere all’agevolazione del 50%.

Tra le ulteriori novità del Decreto Legge 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) si segnala anche:

  • l’abolizione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. I dati richiesti dalla suddetta comunicazione andranno indicati nella dichiarazione dei redditi.;
  • la riduzione della percentuale (dal 10 a 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e poste hanno l’obbligo di operare;
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta nella fattura emessa dall’impresa che segue i lavori;
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile (persona fisica);
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente in 5 o 3 quote annuali;
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Consulta anche le opportunità di detrazione offerte dalla Legge 104 per l’acquisto di un impianto.

Modalità per l’ottenimento delle detrazioni
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Nel caso in cui il contribuente non sia tenuto a presentare il mod. UNICO in quanto pensionato o lavoratore dipendente senza altri redditi, al fine di ottenere la detrazione, è comunque necessario presentare il mod. 730 o mod. UNICO. Il mod.730, che può essere presentato da tutti i lavoratori dipendenti e da tutte le categorie di pensionati, anche se sono presenti redditi da altre fonti (terreni, immobili, capitali, ecc), presenta un ulteriore vantaggio rispetto al mod. UNICO: infatti, nel caso il dichiarante, a seguito della detrazione d’imposta, risultasse in credito d’imposta, potrà ottenere l’immediato rimborso del credito da parte del soggetto erogante la pensione o lo stipendio.

Spese sostenute nell’interesse di terzi.

Le spese per l’acquisto di un impianto elevatore sono detraibili anche nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta dal dichiarante nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

Procedura in caso di condomini

Nel caso di fornitura di impianti elevatori da installare su parti comuni di edifici condominiali il soggetto legittimato ad eseguire i lavori e ad usufruire della detrazione di imposta è esclusivamente il condominio. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’iter procedurale da seguire è il seguente:

  • predisposizione di una delibera assembleare dalla quale risulti il parere favorevole dei condomini, secondo le maggioranze previste dal Codice Civile, all’esecuzione dei lavori ed eventuale ripartizione della spesa tra i soli condomini che la sostengono;
  • predisposizione, da parte dell’Amministratore, della tabella di ripartizione della spesa in base ai millesimi di proprietà. Nel caso in cui solo una parte dei condomini partecipino alla spesa, l’Amministratore dovrà predisporre un’apposita tabella riferita al singolo intervento oggetto della delibera;
  • emissione delle fatture a nome del condominio;
  • pagamento dei lavori mediante apposito bonifico bancario da parte del condominio.
 Si fa inoltre presente che, nell’ipotesi di condominio senza Amministratore (a parte l’obbligo della nomina in caso di condomini superiore a 8 unità abitative, dal 18/06/2013), può essere uno qualunque dei condomini a rivestire tale carica, previa richiesta del codice fiscale del condominio alla locale Agenzia delle Entrate.


Il contributo viene rilasciato alle persone affette da ‘menomazioni o limitazioni funzionali permanenti’ causanti obiettive difficoltà alla mobilità. È sufficiente una patologia tale da rendere impossibile o anche soltanto difficoltoso o pericoloso salire a piedi una rampa di scale. Per attestare questa condizione è sufficiente un certificato medico in carta semplice rilasciato da un qualsiasi medico che indichi quali patologie causino le limitazioni del paziente e le relative conseguenze sulla sua mobilità.

Non è necessario essere riconosciuti invalidi. I portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% dalla ASL competente, con difficoltà di deambulazione hanno diritto di precedenza nelle graduatorie delle domande ammesse al contributo.

Criteri di assegnazione del contributo.

Nella definizione della graduatoria si considerano solo due elementi:

  • il diritto di precedenza degli invalidi al 100%;
  • l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Età, reddito, spesa per i lavori, tipo di soluzione scelta per il superamento della barriera non hanno rilevanza alcuna. Le domande che per mancanza di fondi non possono essere soddisfatte nell’anno, vengono d’ufficio prese in considerazione l’anno successivo.

Ammontare del contributo.

La legge 13/1989 stabilisce che il contributo sarà pari alla spesa effettivamente sostenuta fino ad un valore di 2.582,28€. Per importi fino 12.911,42€ l’eccedenza rispetto ai 2.582,28€ godrà di un ulteriore contributo pari al 25%.
Costi eccedenti i 12.911,42€ avranno un ulteriore contributo del 5%.

Di seguito alcuni esempi:

Importo lavori (€) - 2.582,28 / Contributo (€) - 2.582,28

Importo lavori (€) - 5.164,57 / Contributo (€) - 3.227,86

Importo lavori (€) - 7.746,85 / Contributo (€) - 3.873,42

Importo lavori (€) - 10.329,13 / Contributo (€) - 4.518,99

Importo lavori (€) - 15.493,70 / Contributo (€) - 5.293,68


Documenti necessari per ottenere il contributo.

Domanda di contributo.


La domanda di contributo, va presentata agli Uffici preposti del Comune dove è situato l’immobile e nel quale il richiedente abbia “stabile e abituale dimora”, prima dell’inizio dei lavori. La domanda deve essere presentata dalla persona che ha le difficoltà di movimento o da chi ne esercita la tutela o la potestà. Se il costo dei lavori sarà sostenuto da un altro soggetto (familiare, condominio, proprietario dell’immobile) questi per ricevere il contributo dovrà sottoscrivere la domanda stessa.


Non vi sono scadenze per la presentazione della domanda, domande relative ad un certo anno possono essere presentate entro il primo marzo dell’anno successivo (ad es. 1 marzo 2016 per contributi relativi all’anno 2015) domande presentate dopo il primo marzo slitteranno all’anno successivo.


Oltre alla domanda, da presentare con marca da bollo da 14,62 € dovranno allegarsi:

  • certificato medico in carta semplice attestante la menomazione funzionale permanente.
  • descrizione delle opere da realizzare (preventivo).
  • autocertificazione del richiedente che definisca:
  1. l’ubicazione dell’immobile;
  2. le difficoltà di accesso;
  3. le opere che verranno eseguite;
  4. l’attestazione che tali opere non siano già esistenti in corso di esecuzione;
  5. che per tali lavori non è stato concesso un ulteriore contributo.

Per gli invalidi al 100% dovrà essere allegata la copia autenticata del certificato di invalidità.